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Archivio per il tag: leggi

Sull’ergastolo ostativo

Novità per chi è condannato all’ergastolo ostativo: la Prima sezione Penale, con sentenza n. 3374, ha affermato che per l’ammissibilità della domanda del permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, è sufficiente sia dimostrare di non aver avuto più rapporti con l’organizzazione criminale per la quale era stata motivata la condanna per reati associativi, sia dimostrare di non essere più un soggetto pericoloso. Ma come funzionava prima? Per legge a un detenuto condannato all’ergastolo ostativo, cioè non collaborante, non potevano essere riconosciti permessi premio, il Tribunale di sorveglianza aveva queste direttive: nessuno può uscire, in contrasto con le direttive della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In parole povere, mentre prima si determinava l’inammissibilità di una domanda, ora si prende in considerazione la finalità rieducativa e non vessativa della detenzione, esautorando l’autorità giudiziaria e mettendo tutto nelle mani di un giudice che esaminerà il percorso riabilitativo del detenuto richiedente. Un piccolo passo verso la possibilità di veder riconosciuti i legami familiari e affettivi di diritto per tutti gli esseri umani.

Puntata del 7/12/2019: Il DL sulla prescrizione del governo Conte-bis

La legge sulla prescrizione che è in cantiere nel governo Conte-bis e che si vorrebbe far entrare in vigore nel gennaio 2020, rischia di allungare enormemente i processi con dispendio di tempo e soldi per tutti i cittadini. Ascoltiamo l’intervento del prof. Vittorio Manes (Prof. Ordinario di Diritto Penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna).

Inasprito il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Il decreto sicurezza bis entrato in vigore il 10 di agosto contiene l’inasprimento delle pene per diversi reati tra cui l’oltraggio a pubblico ufficiale. il primo comma dell’art. 339 del codice penale nei reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, prevede l’aggravante qualora si commettano durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Inasprito il reato di oltraggio a pubblico ufficiale: ora, chi in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
E’ stata inoltre resa inapplicabile la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Inoltre la generalizzazione su quella che è la figura del funzionario nell’atto di svolgere pubbliche funzioni non è riferita solo agli appartenenti alle forze armate e dell’ordine, ma inserisce un’enorme quantità di persone che vanno dal vigile urbano al docente, dall’impiegato dell’agenzia delle entrate al controllore dei biglietti nelle aziende di trasporto comunali, dagli ufficiali giudiziari ai parlamentari, e così via, rischiando così di creare un caos infinito nei tribunali italiani.

Il nuovo ordinamento penitenziario

Ecco a seguire il testo dei tre decreti legislativi che portano dei cambiamenti, alcuni sostanziali, all’attuale ordinamento penitenziario.

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 123

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 124

 

 

Ecco il nuovo decreto “sicurezza”

Un sorriso a 36 denti sfoggia Salvini. A 72 se si considera anche quello del premier Conte quando assieme presentano il frutto della loro politica forcaiola e razzista: il nuovo decreto sicurezza. Un poco diverso ma non troppo da quella linea tracciata dall’allora primo ministro Minniti: “dagli al migrante e a chi gli è solidale”. Non a caso è stato proprio Minniti a iniziare questa pratica inedita mai vista prima in Italia, cioè perseguire con ogni mezzo le organizzazioni che soccorrono i migranti in mare tanto che, e la dice lunga su quali siano oggi i valori in questa Europa Unita, una nave di soccorso con un carico di profughi a bordo deve farsi un bel po’ di miglia nautiche prima di trovare un porto disposto ad accoglierli. E a quelli che ne sono scesi con i loro carichi di esperienze drammatiche cosa mai gli si potrà dire? Tanti di loro sono partiti dai luoghi di origine poco più che ragazzi e a caro prezzo sono diventati troppo presto adulti. A quelle ragazze segregate in Libia per mesi e per otto mesi rinchiuse senza vedere la luce del giorno, otto lunghissimi mesi, cosa le diremo? Le diremo che noi non siamo molto diversi da chi le ha torturate, da chi ha rinchiuso quei corpi in lager nel deserto alla mercede di aguzzini senza scrupoli, siamo della stessa amalgama di odio e indifferenza, siamo vigliacchi che si avventano sugli ultimi. Nemmeno il corpo di un bambino che galleggia accanto a quello della madre ci scuote. Non vediamo niente. Non sentiamo niente. Solo le menzogne e le cattiverie di ci governa e che ci riportano ad un passato ormai troppo presente. Peccato che chi ci governa lo abbiamo scelto noi.
Può essere abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, dice il decreto. E’ più selettivo il rilascio ed affida a sei permessi speciali la tutela del richiedente asilo che deve essere vittima di grave sfruttamento, o per motivi di salute, violenza domestica, calamità nel paese di origine, cure mediche o atti di particolare valore civile. Possibilità di revoca della protezione internazionale a fronte di una condanna di primo grado. Possibilità di revoca anche della cittadinanza per le condanne in definitivo per reati di terrorismo. Modifica del sistema di accoglienza con i centri per l’integrazione e l’inclusione sociale destinati ai soli minori non accompagnati e ai titolari di protezione internazionale. Per tutti gli altri la discarica dei centri per i rimpatri in cui raddoppia la permanenza massima da tre a sei mesi. Aumento dei fondi per l’applicazione delle espulsioni. Ai condannati per terrorismo in via definitiva divieto di partecipare a eventi sportivi, con “daspo urbano” anche per le aree come presidi sanitari, fiere, mercati, luoghi pubblici. Taser in dotazione anche alla polizia municipale in comuni con più di cento mila abitanti. Vengono inasprite le sanzioni rispetto le occupazioni abusive con pena fino a quattro anni per chi le organizza e le promuove.

Il carcere è blindato

Sono state approvate le modifiche all’ordinamento penitenziario in consiglio dei ministri giovedì 27 settembre e, come annunciato anche dagli stessi relatori, si va in una direzione decisamente opposta rispetto le linee tracciate dal precedente guardasigilli Orlando. Da una parte si vuole migliorare (almeno a parole) la situazione della salute in carcere, sia sotto l’aspetto medico che sotto l’aspetto di più spazi e maggiori ore d’aria. Questo in odore dei richiami della corte europea in materia dei diritti dei detenuti e per arginare la valanga di azioni legali intraprese da ex-prigionieri che denunciano un trattamento inumano subito in cella. Dall’altra parte si vuole sprangare i portoni degli istituti di pena rendendo sempre più arduo uscirne ottenendo benefici e misure alternative al carcere, rendendo più difficile il lavoro di volontari e associazioni, abbandonando il dibattito sul diritto all’affettività, alle misure alternative finalizzate alla tutela del rapporto tra detenute e figli minori. Insomma per tutta quella fetta di società che vive la quotidianità del carcere, ciascuno con le sue problematiche ed esigenze, sembra dunque un arretramento di tutta una serie di dispositivi e automatismi che dovrebbero altre sì garantire un minimo di speranza e reinserimento della popolazione detenuta.
Si parla della possibilità di ricevere trattamenti sanitari a proprie spese, addirittura interventi chirurgici in reparti interni agli istituti. Si parla di maggiori garanzie verso la popolazione straniera con l’inserimento di diete rispettose dei diversi credi religiosi e la presenza di mediatori ed interpreti. Si parla di maggiori tutele per coloro che sono più esposti per il loro orientamento sessuale a soprusi e maltrattamenti. Si parla di maggiori attenzione alle richieste di trasferimento in carceri più vicini alle famiglie dei reclusi. Si parla di aumento del minimo di ore che i prigionieri possono passare all’aperto. Si parla di lavoro e si autorizzano le amministrazioni degli istituti a stipulare direttamente accordi con le aziende esterne. A questo ovviamente sono esclusi i condannati per reati legati all’articolo 4 bis.
Si parla insomma di un carcere nuovo, più moderno, più attento ai diritti di chi è rinchiuso (e soprattutto ai richiami della corte europea) ma che comunque, da lì, è sempre più difficile uscirne. C’è il dubbio che rimanga tutto, come accade sempre in Italia in tema diritti, soltanto sulla carta.

Campagna per la chiusura degli OPG

Tra realta’ psichiatrica e carceraria

CHIUDERE TUTTI I MANICOMI CRIMINALI – LIBERIAMOCI DEI MANICOMI, LIBERIAMOCI DELLA PSICHIATRIA

CENNI STORICI

Il Manicomio Criminale (MC) come principale istituzione per l’esecuzione delle misure di sicurezza è stato introdotto nel 1876 e regolamentato nel 1930 con il Codice Rocco.
Nel 1891, con il Regio Decreto 1 febbraio 1891, n. 260 “Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi”, il Manicomio Criminale viene ridenominato Manicomio Giudiziario (MG), pur rimanendo sostanzialmente invariato.

Nel 1975, con la Legge n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta” (legge Gozzini), il Manicomio Giudiziario (MG), viene ridenominato Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG), pur rimanendo sostanzialmente invariato come principale istituzione per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Le riforme carcerarie del ’75-’86 e quelle psichiatriche del ’65-’78 hanno prodotto solo un cambiamento di definizione. In tutti questi anni, mentre l’OPG è rimasto cristallizzato nella sua forma fascista, con la legge 180/1978 gli Ospedali Psichiatrici vengono lentamente smantellati e sostituiti da una serie di istituzioni (ospedali, case famiglia, comunità, ecc.) ed il ricovero coatto viene regolamentato e ridefinito come Trattamento Sanitario Obbligatorio in reparto psichiatrico.

Allo stesso modo le carceri vengono formalmente coinvolte in un processo di apertura, che paradossalmente conduce ad un allargamento della popolazione carceraria tramite un più ampio e capillare sistema di controllo esterno al carcere. Con la legge Gozzini le carceri si aprono alla società e si instaurano una serie di misure alternativcustodiacurae all’internamento.

L’individualizzazione della pena, voluta dalla Gozzini, ha fatto sviluppare nell’ambito carcerario ipotesi sul soggetto criminale sempre più somiglianti alle pratiche psichiatriche sui “malati di mente”; infatti i percorsi rieducativi si confondono con quelli terapeutici e gli psicofarmaci si diffondono massicciamente anche in carcere .

Negli anni ’70-’80 una rivoluzione culturale antisegregazionista si afferma sul piano legislativo, ma nella realtà rimangono inalterati il pregiudizio di pericolosità sociale del malato mentale e lo stigma del recluso. Se nel tempo l’attenzione politica e legislativa si è spostata dalla malattia al malato, dalla pericolosità al disagio, e dalla punizione alla rieducazione, nella società i corpi degli psichiatrizzati e dei carcerati sono rimasti comunque esclusi e imprigionati.
Una nuova tecnologia del controllo sociale si diffonde: l’industria farmacologica sforna prodotti capaci, in alcuni casi, di sostituire le camicie di forza, i letti di contenzione e le sbarre.

Qual è e qual è stato il fondamento di tutte queste istituzioni deputate all’esecuzione delle misure di sicurezza? E’ ed è sempre stato l’internamento di una persona giudicata socialmente pericolosa, cioè di una persona che potrebbe reiterare la stessa condotta in futuro.
In altre parole, si priva della libertà un individuo per quello che si suppone sia e non per quello che effettivamente fa.

Tale principio è un fondamento delle società autoritarie: non a caso è stato il fascismo a introdurre le misure di sicurezza, tra le quali rientra anche il confino.

LA SITUAZIONE OGGI

E’ del 30 maggio 2014 la Legge n°81 che converte il decreto legge del 31 marzo 2014 n°52 recante disposizioni in materia di superamento degli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari).

Il decreto n° 52/2014 prevede la proroga dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 il termine per la chiusura degli OPG e la conseguente entrata in funzione delle REMS (Residenze per l’Esecuzione Misure Sicurezza).

Attualmente in Italia gli OPG presenti sono sei e si trovano ad Aversa, Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia, Castiglione delle Stiviere.
Ad oggi, in questi veri e propri manicomi criminali, ci sono rinchiuse circa 850 persone.
I dati nel trimestre 1 giugno/1 settembre 2014 segnalano: n. 84 ingressi contro n. 67 persone dimesse; quindi continuano nuovi ingressi, nonostante si debbano privilegiare le misure alternative al ricovero in OPG.

Come si finisce in un OPG? In Italia, in caso di reato, se vi sia sospetto di malattia mentale, il giudice ordina una perizia psichiatrica; se questa si conclude con un giudizio di incapacità di intendere e di volere dell’imputato, lo si proscioglie senza giudizio e se riconosciuto pericoloso socialmente, lo si avvia a un Ospedale Psichiatrico Giudiziario (articolo 88 c.p.) o in una struttura residenziale psichiatrica per periodi di tempo definiti o meno, in relazione alla pericolosità sociale.

Entrando nello specifico, il Decreto prevede l’eliminazione del cosiddetto ergastolo bianco, che consiste nell’indeterminatezza della durata dell’internamento.
Nelle future REMS la durata della misura di sicurezza non potrà essere superiore a quella della pena carceraria corrispondente al medesimo reato compiuto: ci preoccupiamo, pertanto, del fatto che le persone che hanno già scontato in OPG tale pena non finiscano nelle REMS, ma vengano liberati subito e senza condizioni.
Tuttavia la legge prevede, al momento della dimissione dagli OPG, percorsi e programmi terapeutico-riabilitativi individuali, predisposti dalle regioni attraverso i dipartimenti e i servizi di salute mentale delle proprie ASL.
Alla fine di tale percorso, qualora venga riscontrata una persistente pericolosità sociale, è comunque prevista la continuazione delle esecuzione della misura di sicurezza nelle REMS.
Tradotto significa l’inizio di un processo di reinserimento sociale infinito, promesso ma mai raggiunto, legato indissolubilmente a pratiche e sentieri coercitivi, obbligatori, contenitivi.

Come ben ricorda Giorgio Antonucci, il manicomio non è una struttura, bensì un criterio; la continua ridenominazione di tali strutture sopra riportata, infatti, non può nascondere la medesima contraddizione di fondo: l’isolamento del soggetto dalla realtà sociale per la sua incapacità di adattamento nei confronti di un mondo su cui nessuno muove mai alcuna questione e che nessuno mette mai in discussione. L’intervento diventa così a priori manipolativo. Nella realtà, pertanto, è lo stesso obbligo a una perenne assistenza psichiatrica territoriale a configurarsi come un vero e proprio ergastolo bianco.

Noi crediamo, invece, nel bisogno e nella costituzione di reti sociali autogestite e di spazi sociali autonomi, in grado di garantire un sostegno materiale, una casa senza compromessi di invalidità, nonché un reddito e un lavoro non gestiti dai servizi socio-sanitari, bensì autonomamente dal soggetto.

Una rete in grado di riesumare e coltivare quel legame unico, antispecialistico e non orientato a una cura protocollare che, in nome della scienza, non lascia spazio all’uomo.

Quel legame sciolto dal discorso capitalistico, demiurgo di consumatori in solitario godimento.

IN ALTRE PAROLE…

dentrofuoriChiudere i manicomi criminali senza cambiare la legge che li sostiene vuol dire creare nuove strutture, forse più accoglienti, ma all’interno delle quali finirebbero sempre rinchiuse
persone giudicate incapaci d’ intendere e volere.
La questione, insomma, non può essere risolta con un tratto di penna, non è sufficiente stabilire che quello che è stato non deve più essere, e pensare che il problema si risolva da sé. È vero che per troppo tempo gli Opg sono stati un territorio dimenticato in cui ogni dignità e diritto sono annullatati ma ci sono da più di un secolo e mezzo e la legge che gli regola è del 1904.
Per abolire realmente gli OPG bisogna non riproporre i criteri e i modelli di custodia ma occorre metter mano a una riforma degli articoli del codice penale e di procedura penale che si riferiscono ai concetti di pericolosità sociale del “folle reo, di incapacità e di non imputabilità”, che determinano il percorso di invio agli Opg.

Viene ribadito, oltretutto, il collegamento inaccettabile cura-custodia riproponendo uno stigma manicomiale; dall’altro ci si collega a sistemi di sorveglianza e gestione esclusiva da parte degli psichiatri, ricostituendo in queste strutture tutte le caratteristiche dei manicomi. La proliferazione di residenze ad alta sorveglianza, dichiaratamente sanitarie, consegna agli psichiatri la responsabilità della custodia, ricostruendo in concreto il dispositivo cura-custodia, e quindi responsabilità penale del curante-custode.

La questione non è solo la chiusura di questi posti: non si tratta solo di chiudere una scatola, per aprirne tante altre più piccole. Il problema è superare il modello di internamento, è non riproporre gli stessi meccanismi e gli stessi dispositivi manicomiali. Il problema non è se sono grossi o piccoli, il problema è che cosa sono. Il manicomio non è solo una questione di dove lo fai, se c’è l’idea della persona come soggetto pericoloso che va isolato, dovunque lo sistemi sarà sempre un manicomio. Magari più bello, più pulito, ma la logica dominante sarà sempre quella dell’esclusione e non dell’inclusione.
La Legge 81/2014 con la misura di affidamento ai servizi sociali costituisce un passo in avanti nella riduzione delle misure reclusive totalizzanti, ma, mantenendo inalterato il concetto di pericolosità sociale, non cambia l’essenza della modalità di risoluzione della questione.
Nonostante sia previsto un maggiore contatto dell’individuo con la società, l’isolamento rimane all’interno dell’individuo attraverso trattamenti psicofarmacologici debilitanti che conducono a fenomeni di cronicizzazione.

Cambieranno i luoghi di reclusione, in strutture meno fatiscenti e più specializzate, ma allo stesso tempo ci sarà una gestione affidata al privato sociale, andando così incontro a fenomeni di allungamento della degenza per mantenere i finanziamenti, con una presa in carico vitalizia ad opera dei servizi psichiatrici.

Questa legge non soddisfa l’idea di un superamento di un sistema aberrante e coercitivo, infatti permangono misure di contenzione svilenti per l’individuo e trattamenti farmacologici troppo debilitanti e depersonalizzanti per poter essere definiti positivi per la persona.
Uno concreto percorso di superamento delle istituzioni totali passa necessariamente da uno sviluppo di una cultura non segregazionista, largamente diffusa, capace di praticare principi di libertà di solidarietà e di valorizzazione delle differenze umane contrapposti ai metodi repressivi e omologanti della psichiatria.

a cura di

RETE  ANTIPSICHIATRICA   per contatti: violazione@autistici.org

Composta da gruppi, associazioni e individualità impegnati nella lotta contro i metodi della psichiatria.Alcune di queste realtà offrono un concreto sostegno alle persone che si trovano nella morsa psichiatrica o che rischiano ben presto di caderci.

Note

[1] La ridenominazione è un elemento centrale nella storia della psichiatria: da quella del Manicomio Criminale (MC-MG-OPG-REMS) a quella dell’Elettroshock (oggi definito Terapia ElettroConvulsiva –TEC-). Lo scopo è evidentemente quello di “cambiare nome” per “cambiare significato” e nascondere così gli orrori legati a certe pratiche e a certe strutture. (M. Foucaut, L’ordine del discorso,1971; J.Lacan, Seminario XVII, 2001).
[1] Dal 1930 nel Manicomio Criminale sono stati internati i folli rei e i rei folli.
I folli rei sono coloro che hanno compiuto un reato in stato di incapacità di intendere e di volere per infermità mentale, sono stati prosciolti ma internati perché ritenuti socialmente pericolosi.

I rei folli, invece, sono coloro che hanno compiuto un reato, sono stati condannati ad una pena detentiva e, successivamente, in carcere sono stati riconosciuti socialmente pericolosi per infermità mentale.

Nella proposta di superamento degli OPG, le REMS accoglieranno i folli rei condannati alla misura di sicurezza; mentre i rei folli rimarranno all’interno delle carceri, trasformate in novelli OPG.

[1] F.Rahola, Zone definitivamente temporanee, 2003

puntata 33, stagione 1, 15 maggio 2014

Puntata n° 33 (stagione 1) – del 15 maggio 2014

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Massima sicurezza – Il carcere speciale in Italia

MASSIMA SICUREZZA
Il carcere speciale in Italia

A cura di : È Ora di Liberarsi dalle Galere (OLGa)
olga2005@autistici.org – http://www.autprol.org/olga/
Associazione “Ampi Orizzonti” – Casella Postale 10241 – 20122 Milano

Massima sicurezza – Il carcere speciale in Italia

 

Decreto svuota-carceri

Pubblichiamo il cosiddetto decreto svuota-carceri, DL 146 del 23 dicembre 2013, escogitato per evitare di concedere amnistia e indulto alle sovraffollate carceri italiane. Largamente pubblicizzato e sbandierato, rimarranno nella realtà di chi è rinchiuso solo belle parole su carta…

decreto svuota-carceri – dicembre 2013

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