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Sull’ergastolo ostativo

Sull’ergastolo ostativo

Novità per chi è condannato all’ergastolo ostativo: la Prima sezione Penale, con sentenza n. 3374, ha affermato che per l’ammissibilità della domanda del permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, è sufficiente sia dimostrare di non aver avuto più rapporti con l’organizzazione criminale per la quale era stata motivata la condanna per reati associativi, sia dimostrare di non essere più un soggetto pericoloso. Ma come funzionava prima? Per legge a un detenuto condannato all’ergastolo ostativo, cioè non collaborante, non potevano essere riconosciti permessi premio, il Tribunale di sorveglianza aveva queste direttive: nessuno può uscire, in contrasto con le direttive della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In parole povere, mentre prima si determinava l’inammissibilità di una domanda, ora si prende in considerazione la finalità rieducativa e non vessativa della detenzione, esautorando l’autorità giudiziaria e mettendo tutto nelle mani di un giudice che esaminerà il percorso riabilitativo del detenuto richiedente. Un piccolo passo verso la possibilità di veder riconosciuti i legami familiari e affettivi di diritto per tutti gli esseri umani.

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