GIURISPRUDENZA IN PROSA

Parte 2 – La fondazione di diritto

“Le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato.” (Art16.1, L.n.133/08). La fondazione è una stabile organizzazione costituita per destinare un patrimonio al perseguimento di uno scopo determinato dal fondatore. Negli ultimi anni questo istituto è stato rivalutato nell’ambito del processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e degli enti pubblici economici. Il caso più noto è quello delle fondazioni bancarie (vedi attuale crisi finanziaria). In ambito universitario la possibilità di creare fondazioni è già prevista dal D.p.r. 24 maggio 2001, numero 254 (presidenza Ciampi). La fondazione, che non ha fini di lucro, deve perseguire l’interesse generale (caritatevole, assistenziale o culturale). Il patrimonio deve essere adeguato alla misura dello scopo che si intende realizzare. E’ vietata ogni ripartizione degli utili. Può accadere che le fondazioni il cui scopo sia divenuto impossibile, di scarsa utilità o il cui patrimonio sia insufficiente, si estinguano. Rimangono ambigui molti aspetti della attuale possibilità di trasformazione delle Università in fondazioni: Nulla si dice del personale docente e ricercatore, per il quale si potrebbero aprire gli scenari più differenziati.

Vivi