Sentenza del TAR Veneto sulla “cooptazione” nel reclutamento universitario
Il 14 Gennaio 2009, mentre su pagina/13 si scrive qualcosa sull’aula 1.6 e sulla censura, sull’essere tenuti all’oscuro, l’Università degli studi di Verona era rappresentata e difesa a Venezia dall’Avvocatura distrettuale. Si trattava di un ricorso al TAR avanzato da “B.D.”, “P. F.” e “D.B. M.” contro appunto l’Università di Verona, il Ministro dell’Istruzione e un certo “P.D.” per l’annullamento di un concorso circa il reclutamento universitario. La sentenza è stata pubblicata il 10 Marzo su http://www.costituzionalismo.it/aggiornamento.asp?id=457 e, insieme ad un altro sito che rende disponibile la sentenza in formato .doc, non ha avuto altro canale. Nemmeno sul portale dell’Ateneo.
Trascrivo fedelmente, in quanto questa sentenza informa più di qualsiasi possibile articolo che si possa derivare [mio tra le quadre]:
“I ricorsi in epigrafe vanno riuniti [perché son stati 3 diversi ricorsi per lo stesso concorso], in quanto recanti una richiesta di annullamento degli stessi atti.
Tali impugnative vanno accolte avuto riguardo – in via del tutto assorbente – alla dedotta violazione dell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 [pagina 7: http://www.unipg.it/ugrl/wwwnew/concdoc/doc/DPR-117-2000.pdf], invero citato nei verbali della Commissione d’esame e ivi riprodotto, ma materialmente mai applicato, non essendo stati dalla Commissione medesima elaborati criteri contemplanti attribuzioni di punteggi ovvero giudizi graduati che consentissero una puntuale comparazione tra i diversi titoli posseduti dai ricorrenti.
Peraltro, neppure va sottaciuto – anche al di là della sin qui riscontrata assenza nella giurisprudenza di puntuali applicazioni dei principi discendenti dall’art. 51 c.p.c. alle commissioni concorsuali universitarie – l’indubbio vizio per l’imparzialità del giudizio della Commissione costituito, nella specie, dall’assunzione della presidenza di tale organo da parte del docente sia relatore della tesi di dottorato svolta dal vincitore del concorso, sia curatore di pubblicazioni da quest’ultimo presentate quale titolo di valutazione del concorso per cui è causa.
Il Collegio reputa che, ove si seguitasse a legittimare tale circostanza, risulterebbe di fatto operante nel nostro ordinamento un sistema di accesso alla carriera universitaria non già fondato sull’obbligo del pubblico concorso, a’ sensi dell’art. 97, terzo comma Cost., ma sulla mera cooptazione del candidato da parte della c.d. “comunità scientifica”.”
Credo ci sia poco da aggiungere. Ah! Dimenticavo, la condanna:
“Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università di Verona alla rifusione delle spese di causa a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (eurotremila), oltre a i.v.a. e c.p.a., nel mentre compensa integralmente ogni ragione di lite tra i ricorrenti medesimi e il controinteressato.”
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