SCHEMA DELL'INTERVENTO un anno -> varie leggi ->248/2000 copyright (modifica di 633/1941) ->software patents ->decreto passigli ->normativa europea sul copyright ->legge 62/2001 (modifica 47/1948) valutazione politica e non tecnica (IANAL) MA cerco di partire da elementi oggettivi (citando parti di leggi) Premessa Parleremo di leggi perche' sono gli elementi che vanno a definire dei limiti formali alle nostre possibilita' di comunicare e di scambiare informazioni, limiti che ritengo illegittimi Legge=ipostatizzazione della realta' (elemento retrogrado di recupero istituzionale sullo sviluppo reale delle comunita') Preferirei non si legiferasse (se non per prevenire abusi commerciali) su materia per cui la normazione (essendo cmq arretrata rispetto al real) risulta restrittiva di dinamiche che a mio avviso non dovrebbero essere ristrette come quelle che riguardano la comunicazione e le relazioni Stress Points ->vaghezza legi come elemento potenziale di repressione e reale di propaganda ->pressioni lobbistiche vs interesse pubblico ->ignoranza di dinamiche reali genera mostri Elementi di progettualita' e valutazione politica *Tutto sommato di questo a me non frega molto *penso che il reale sviluppo delle dinamiche di comunicazione tenda a sorpassare la legislazione nella pratica e a rendere necessaria un'evoluzione anche della legislazione *non copy come sanzione ufficiale dell'esistenza di un sapere sociale patrimonio collettivo *l'approccio di lotta a questo tipo di impostazione e' duplice, nell'ambito in cui lavoro io e in cui molti che lottano per le liberta' digitali si ritrovano: -> contastare l'attuale legislazione politicamente (tutto quello che c'e' sopra e molto altro (assoli, convegni, netstrike siae, iniziative di gennaio, ecc.) ->trovare elementi pragmatici di elusioni del modello repressivo *copyDOWN *Freenet *progetto CotC *biblioteche universali Fortunatamente anche a livello istituzionale alcuni spiragli esistono: danimarca poco altro sulla legge 248/2000 critica radicale: -non tiene conto dei tempi cambiati -sostiene siae come unico interlocutore anche per chi non la vuole -non considera problematiche come l'elevato costo dei prodotti d'ingegno per l solo vantaggio di editori e distributori e non degli autori -non considera alcune realta' come fs e open publishing Dichiarazioni iniziali paracule: Art.21 Costituzione italiana Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Art 19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Legge 7 marzo 2001, n. 62 Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.416 Art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dallarticolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Disposizioni sulla stampa Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati) Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che con trassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari. Art. 5 - (Registrazione) Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico. NB Ci sono molte cose della legge 47/1948 che fanno cagare ma non en usciamo piu'. Es. Art. 16 - (Stampa clandestina) Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. DDL Passigli Art. 2 (Divieti di registrazione dei nomi a dominio) 1. E' vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi corrispondono a: a) nomi che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o di persone; b) nomi d'arte, insegne o a marchi d'impresa legittimamente registrati; c) nomi che identificano istituzioni dello Stato, loro organi, enti pubblici, corpi civili e militari dello Stato e ogni altro soggetto che svolge una pubblica funzione; d) nomi di comuni, provincie e regioni, ovvero di soggetti o enti che costituiscono il raggruppamento di essi o che sono da essi finalizzati all'iniziativa comune; e) sigle o acronimi con cui sono anche altrimenti identificati i soggetti indicati alle lettere a), c) e d). 2. E' altresì vietata la registrazione di nomi a dominio quando gli stessi: a) sono corrispondenti alla denominazione di opere dell'ingegno protette a norma delle leggi vigenti; b) sono tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche per effetto dell'impiego di una lingua diversa da quella italiana. Art. 4 (Nomi a dominio illegittimamente registrati) 3. Con la sentenza è altresì applicata a carico della parte soccombente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro. I proventi derivanti dalle sanzioni sono attribuiti alla Commissione di cui all'articolo 7 e sono destinati, in uno ai proventi derivanti dalle operazioni di registrazioni dei domini e ad ogni altra ad essi collegati, alle spese del suo funzionamento. 4. Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso. I soggetti che svolgono i servizi di provider e di mantainer, ed ogni altro per semplicemente consentire l'accesso alla rete Internet o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato. In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo. NB inoltre nei lavori preparatori ci sono elementi inquientanti per esempio la considerazioen della rete come risorsa economica e nient'altro e in cui gli elementi da tutelare sono elementi di natura finanziaria e proprietaria. Oppure che la condotta on line sia considerata come la condotta offline http://www.patent.gov.uk/about/consultations/conclusions.htm Patent Office Conclusions Should Patents be Granted for Computer Software or Ways of Doing Business? The Government's Conclusions Il tentativo era quello di emendare l'Art.52.2 e 73.3 (o 73.1 non ricordo;) 9. This means it is important to limit the patent system to those fields where the benefits will outweigh the disadvantages. It is the reason why, to date, patents have been confined to technological inventions. Matters such as ways of playing games, scientific theories and artistic works have not been patentable. Nor have ways of doing business, or computer software as such that does not give rise to a "technical effect". 15. The Government is sympathetic to many of the points made by those concerned about the impact of patents. There is a vast amount of innovative software development taking place without patent protection at present (though, like all software, it is protected by copyright against direct copying). Much of it is being carried out by individuals and SMEs. 19. The Government's conclusion is thus to reaffirm the principle that patents are for technological innovations. Software should not be patentable where there is no technological innovation, and technological innovations should not cease to be patentable merely because the innovation lies in software. NB La situazione va abbastanza bene anche se parte da un punto di vista finanziario :( Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Gazzetta ufficiale n.166 del 16 luglio 1941) (Testo coordinato con le ultime modifiche introdotte dalla L 18 agosto 2000, n. 248) Art. 1 Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna Art 2. 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. [e meno male!] Art. 11 / Art. 29 / Art 71 citano ancora il Partito Nazionale Fascista e la Gioventu' del Littorio Mah! Art.12 bis Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. [Alla faccia della tutela dell'autore !!] Art.20 Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni. [Bene pubblico come FS !! ;)))] Art. 25 I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. [affare mondadori pirandello!] Art. 41 Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale. Art. 43 L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta. [minchia alla faccia del diritto morale] Art.103 E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. [...] In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. [piatto ricco, mi ci ficco? cmq non considera fs] Art. 105 Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. [...] Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa. [contraddittorio isn't it?] Art.116 [...] Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo. [liberarla no?] Art. 143 L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento. [...] [La! Censura!] Art 171-bis 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Art. 171-ter 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: [ma allora l'uso personale esiste?] [...] 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; [1 anno per 50 copie????????] Art. 171-sexies 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. [oscurantismo] Art. 171-nonies 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati. [delazione, la!] Art. 180 L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale attività è esercitata per effettuare: 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. [NB Le modalita' di ripartizione non sono pubbliche pero'!] Art. 181 Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto. L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti. [non c'e' controllo parlamentare!!!!!!] Art. 181-bis 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto de Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. [ma se un o non lo volesse?] [...] 4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla. data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più -idonei a consenti ne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. [...] 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno Art. 181-ter 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni. [piu' corporativismo!!] Art. 182-bis 2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (9512/1/2000 - C5-0520/2000 - 1997/0359(COD)) NB contraddittoria elementi buoni rispetto a Italia e elementi tragici rispetto a tutto il concetto] [...] Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà. [...] (22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente. [gravissimo!!!!!!] [...] (34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l’utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d’informazione giornalistica, per citazioni, per l’uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari. [...] Articolo 4 Diritto di distribuzione 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. [quindi fs e' ok!] [...] b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini non commerciali diretti o indiretti a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati; [copia privata????] c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto [biblio universale e' ok!] b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l’utilizzo sia collegato all’handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap; [galiano e' ok!]