STATUTO ASSOCIAZIONE INVESTICI



Art.1 Costituzione della Associazione

A Milano, con sede in Via Fara 6, Milano è costituita l'Associazione Investici.
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 18


Art. 2 Scopi

L'Associazione Investici, non persegue fini di lucro ed ha come scopo lo studio e la soluzione dei problemi concernenti lo sviluppo ed il miglioramento della comunicazione sotto l'aspetto sociale in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento alla tutela della libertà e degli interessi degli utenti telematici. In particolare l'Associazione INVESTICI si propone di intraprendere azioni ed iniziative per:

  1. dare la possibilità a tutte le realtà di base, dell'autorganizzazione, dell'autogestione, della cooperazione, del volontariato,(anche non costituite in modo formale, purché antifasciste e antirazziste) di sviluppare strumenti di comunicazione.

  2. rendere visibili sulla rete Internet (e/o altre reti telematiche nazionali ed internazionali)i propri scopi, azioni ed iniziative e quelle dei soggetti di cui al punto a) senza alcuna forma di censura, limitazione o controllo, purchè non in antitesi o contrasto con gli scopi sociali;

  3. difendere (anche con interventi presso le Pubbliche Autorità , Enti, Istituzioni, Associazioni in Italia ed all'estero) la libertà di chiunque usi la comunicazione telematica come mezzo di espressione per formulare le proprie idee in ogni loro forma.

  4. collaborare, anche su scala internazionale, con altre Associazioni, organizzazioni od Enti formali ed informali che perseguano fini culturali analoghi o connessi e comunque per l'affermazione dei diritti civili, alla qualità della vita, al diritto al lavoro ed allo studio per i giovani.

  5. promuovere tutte quelle iniziative atte a contribuire alla formazione ed all'apprendimento della telematica, in particolare in riferimento al mondo giovanile attraverso corsi predisposti allo scopo.

  6. per la tutela dei diritti civili di ogni popolo oppresso

  7. sviluppo software e ricerca tecnologica


Art.3 Per raggiungere i propri scopi l'Associazione può:

  1. promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, corsi formativi telematici, lezioni, seminari.

  2. promuovere ed organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre,feste (anche con servizio catering, lotterie, tombole, pesche di beneficenza, spettacoli occasionali, campagne di sensibilizzazione) ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale.

  3. elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (audiovisivo, discografico, informatico, fotografico etc.)

  4. acquisire strumentazioni informatiche e servizi telematici

  5. svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta od indiretta con lo scopo sociale.

  6. stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati per la realizzazione di corsi formativi telematici, seminari, conferenze, manifestazioni aventi finalità sociale.


Art. 4 Patrimonio della Associazione

Questo è costituito:

  1. da eventuali donazioni, erogazioni, finanziamenti, lasciti o contributi di qualsiasi tipo liberamente erogati

  2. dai proventi eventualmente derivati dalla gestione economica del bilancio. Le quote, i contributi e le donazioni di ogni tipo non saranno rimborsabili in nessun caso ma concorreranno alla attività sociale


Art. 5 Adesione

Può aderire alla Associazione Investici chiunque (singolo o gruppi o Associazioni) senza distinzione di razza, sesso, religione, etnia, ad esclusione di coloro che si trovino in una qualsiasi posizione di antitesi o contrasto con gli scopi sociali. Si ritiene ammesso all'Associazione chiunque, fattane richiesta ne ottenga l'accettazione ai sensi dell'Art. 6.


Art. 6 Soci

Il Socio della Associazione è quello che si riconosce negli scopi sociali dello Statuto, nè accetta le clausole e partecipa alle Assemblee.

I Soci si dividono in tre gruppi:

  • SOCIO FONDATORE
    E' il primo firmatario dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

  • SOCIO ORDINARIO
    E' il soggetto che fattane richiesta, è accettato dall'assemblea dei soci fondatori e ordinari, sulla base della condivisione dei progetti e degli scopi sociali dell'associazione ai sensi dell'Art. 5. I soci ordinari partecipano alle attività dell'Associazione, usufruiscono a pieno titolo dei servizi e delle attività.


Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare rimborsi spese per particolari incarichi o attività demandati a Membri del Consiglio o singoli Soci sulla base dei tariffari di riferimento e che comunque non ravvisi una indiretta distribuzione degli utili.


Art. 7

Il numero dei soci è illimitato.


Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea può essere ORDINARIA o STRAORDINARIA.

L'Assemblea ORDINARIA viene convocata una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio aperte a tutti o riservate ai soci fondatori nel caso che questi ultimi lo ritengano necessario.
La convocazione dei Soci deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea. Nella lettera di convocazione devono essere chiaramente espressi il luogo, la data, l'ora della prima e seconda convocazione.
Ogni Socio ha facoltà di delegare altro Socio per iscritto a rappresentarlo. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci ha il compito di:

  1. la nomina del Consiglio Direttivo e la quantificazione del numero dei componenti.

  2. la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti (3 membri effettivi e 2 Supplenti)

  3. la nomina del Collegio dei Probiviri(3)

  4. la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento

  5. l'approvazione del Regolamento Interno (annesso allo Statuto) qualora esista.

  6. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.

  7. procede alla approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo

  8. ratifica l'ingresso di nuovi Soci deliberato dal Consiglio direttivo, la decadenza, la esclusione deliberata dal Collegio dei probiviri.

  9. approva gli stanziamenti per le iniziative previste

  10. delibera su tutte le questioni attinenti l'attività sociale

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei Soci è convocata per:

  1. modifiche allo Statuto

  2. scioglimento della Associazione e devoluzione del Patrimonio

  3. trasferimento della Sede legale

  4. tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario

  5. quando l'assemblea precedente abbia ritenuto opportuno aggiornarcisi


L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata oltre che per gli scopi previsti, su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci e comunque entro un mese dalla data della richiesta.

Le Assemblee ORDINARIA e STRAORDINARIA si intendono regolarmente costituite con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, le Assemblee sono regolarmente costituite quale sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.
Le votazioni saranno fatte per alzata palese di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea; è in ogni caso escluso il voto segreto.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
In caso di impedimento grave del presidente, l'assemblea può essere presieduta dal vicepresidente o, in extremis, da un membro del consiglio direttivo. In questo ultimo caso la scelta deve essere approvata dalla maggioranza dei soci fondatori.



Art. 9 Consiglio Direttivo e Ufficio di Presidenza

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che resta in carica tre anni. Il Presidente del Consiglio della Associazione Investici può essere rieletto e così i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 12 Consiglieri.
Nella prima riunione del Consiglio il medesimo provvederà alla nomina del Presidente, del VicePresidente, del Tesoriere per la contabilità, del Segretario per i libri associativi. Questi faranno parte dell'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo o l'Ufficio di Presidenza si riuniscono ogni qualvolta il Presidente l'Associazione lo ritenga opportuno e comunque per quanto riguarda il Consiglio almeno tre volte l'anno, o quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.


Art. 10

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

  1. redigere i programmi della attività sociale

  2. amministrare il patrimonio sociale e predisporre i bilanci

  3. compilare i progetti per l'impiego dei fondi sociali

  4. stipulare tutti gli atti inerenti l'attività sociale,

  5. redigere il regolamento Interno

  6. favorire la partecipazione dei Soci alle varie attività istituzionali


Art. 11

Le votazioni in seno al Consiglio avvengono a maggioranza palese e le delibere adottate sono vincolanti purché adottate in presenza di almeno la metà più uno dei suoi Membri compreso il Presidente. Non è consentita l'astensione. Per la convocazione del Consiglio Direttivo o dell'Ufficio di Presidenza è sufficiente avviso telefonico o avviso telematico (e-mail.)


Art. 12 Poteri del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. E' autorizzato a riscuotere da Enti pubblici o privati pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, nonchè a stipulare convenzioni con gli stessi previa delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità di attuazione.
Il Presidente inoltre in caso di impedimento ha la facoltà di nominare un delegato a rappresentarlo.


Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

Si compone di tre Membri effettivi e due Supplenti eletti tra i Soci della Assemblea Ordinaria. Rimangono in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Fra loro eleggono il Presidente del Collegio.
Partecipano senza diritto di voto al Consiglio Direttivo. Esercitano la funzione di controllo economico finanziario della Associazione e presentano una dettagliata Relazione sul conto consuntivo ed esprimono un parere sul conto preventivo.


Art. 14 Collegio dei Probiviri

Il Collegio è composto dal Presidente l'Associazione, che lo presiede e da due Soci scelti dall'Assemblea Ordinaria. Resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non partecipa al Consiglio Direttivo se non su chiamata del Presidente. Ha il compito di derimere questioni fra Soci e la loro decadenza o esclusione.


Art. 15 Obblighi del Socio

L'Associazione Investici ha potere disciplinare sui Soci o su chi ricopre una carica o incarico nella Associazione. La domanda di associazione a Investici, l'accettazione di una carica od incarico comportano la dichiarazione di conoscenza e di sottomissione allo Statuto od al Regolamento Interno che fà parte integrante dello Statuto. Il Socio che aderisce alla Associazione si impegna automaticamente a non adire a vie che non siano quelle previste dal presente Statuto e dal Collegio dei Probiviri preposto a derimere questi casi.


Art. 16 Dimissioni

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, sarà chiamato a farne parte il primo dei non eletti.
Analogamente si procederà per i Membri dei Collegi.


Art. 17

Il Bilancio d'esercizio comprende l'attività finanziaria dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo andrà presentato alla Assemblea Ordinaria entro e non oltre il 30 aprile successivo.


Art. 18

Nel caso di residui attivi di Bilancio questi saranno reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 19 Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione và adottato con Delibera della Assemblea Straordinaria dei Soci.
In caso di scioglimento della Associazione non è prevista nessuna divisione degli eventuali utili o residui attivi.
L'Assemblea convocata allo scopo dovrà deliberare a maggioranza assoluta lo scioglimento previa convocazione in prima e seconda convocazione con le stesse clausole di avviso ai Soci previste all'art. 7


Art. 20

Il patrimonio, i fondi, gli avanzi di gestione, in caso di scioglimento,dedotti debiti residui, dovranno essere conferiti ad Associazione od Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190 Legge 23/12/96 n. 662- salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge.


Art. 21

Per quanto non previsto nel presente Statuto della Associazione Investici si richiamano le vigenti disposizioni legislative in materia.