TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. 1. CIVILE r.g. 43240/04 - Dr. Nardo COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Nell'interesse della Associazione Investici con sede in Milano via Calizzano, 1; nonché del sig. XXXX XXXX res. a XXXX; rapp.ti e difesi dall'Avv. Gilberto Pagani ed elett. Dom. nel suo studio in Milano via Podogora n. 14 come da mandato in calce alla copia notificata del ricorso 1 CONTRO Trenitalia s.p.a. - ricorrente - Avv. Lupi 2 FATTO Con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 2/7/04 Trenitalia s.p.a. chiedeva che il Tribunale di Milano accogliesse le seguenti conclusioni: Inibire all'associazione Investici e al suo legale rapp.te la diffusione delle immagini e delle scritte visibili sul sito www.autistici.org/zenami23/trenitalia e sulla collegata finestra popup; Inibire agli stessi l'uso nell'ambito del meta-tags di termini o parole riferentesi alla società Trenitalia o al sito ufficiale www.trenitalia.com o www.trenitalia.it della stessa; Disporre la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo che verrà adottato, con le modalità ed i tempi ritenuti opportuni, sui quotidiani il sole 24 Ore e sul Corriere della Sera a cura della ricorrente ed a spese dell'associazione e del legale rapp.te; Disporre una sanzione non inferiore a E 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento; Assumere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito; Condannare in solido l'associazione Investici ed il sig. XXXX XXXX, previo accertamento della rilevanza penale della condotta assunta in particolare alla luce degli artt. 595 e 640 c.p., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, sofferti da TRENITALIA s.p.a. in conseguenza del loro illegittimo comportamento. Con espressa riserva di ogni altro diritto ed azione, anche nei confronti di chi eventualmente avesse concorso a determinare ovvero determinato un danno ingiusto alla ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. La ricorrente lamenta che sul sito www.autistici.org/zenami23/trenitalia, ospitato sul server dell'associazione Investici, sia pubblicata una pagina che Trenitalia ritiene avere contenuti fortemente offensivi della reputazione della ricorrente. Tale "offensività" risiederebbe in una serie di frasi dal contenuto altamente polemico incentrate sulla responsabilità di Trenitalia nel trasporto di armi da guerra utilizzate per la guerra in Irak. La ricorrente lamenta inoltre la presenza di un "popup" in cui appare l'immagine di tre carri armati con l'immagine simbolica del teschio ed alcune altre frasi di critica. Trenitalia lamenta poi che il sito sarebbe "facilmente" rintracciabile dai maggiori motori di ricerca. Ritenendo pertanto che il contenuto del sito sia lesivo della reputazione di Trenitalia, essa chiede che il Giudice del Tribunale di Milano voglia ordinare all'Associazione Investici e al sig. XXXX XXXX di rimuovere le pagine indicate e di assumere tutti i provvedimenti idonei per far cessare la asserita lesione del diritto. Si costituiscono con la presente l'Associazione Investici ed il sig. XXXX XXXX personalmente ed osservano in 3 DIRITTO PRELIMINARMENTE - SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA Erroneamente Trenitalia ha chiamato nel presente giudizio il sig. XXXX XXXX il quale personalmente non ha né può avervi alcun ruolo, né sostanziale né processuale. Egli è il Presidente dell'Associazione Investici, ma nessun ruolo ha rivestito a titolo personale. Se ne chiede pertanto l'estromissione e comunque che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva nei suoi confronti. 2)SULLA RESPONSABILITA' DEL PROVIDER L'Associazione Investici è un Internet Service Provider che effettua per la precisione un servizio di hosting, mettendo cioè a disposizione degli utenti uno spazio del server al fine di permettere agli stessi di disporne sulla rete internet e di renderlo accessibile a chiunque. La più recente Legislazione - e conformemente Dottrina e Giurisprudenza - sono concordi nel non ritenere possibile ascrivere alcun tipo di responsabilità in capo ad un Provider per gli eventuali illeciti commessi in rete dai propri utenti, se non in casi assolutamente precisi ed identificati. A che titolo infatti si vorrebbe ritenere l'Associazione Autistici responsabile? Va esclusa l'ipotesi di applicare in ambito telematico quanto disposto dall'art. 57 c.p., in quanto applicazione analogica vietata in ambito penale. A questo proposito si osserva che le sentenze citate da controparte sul punto (Cass. Pen. Sez. V 17/11/2000 e G.I.P. Oristano 25/5/2000) non ritengono sussistente l'aggravante dell'uso della stampa, ma l'altra ipotesi contemplata dall'art. 595 3° comma c.p. che parla di "altro mezzo di pubblicità". E' poi evidente come non sia altrettanto verosimilmente possibile riconoscere in capo all'Associazione Autistici una responsabilità di tipo "omissivo" ex art. 40 co. 2° c.p., per avere violato l'obbligo di impedire l'evento potenzialmente dannoso e penalmente illecito, in quanto si richiederebbe a tal fine un onere di controllo sulla Rete assolutamente irrealizzabile. Nessun obbligo di vigilanza e di controllo generalizzati è peraltro previsto ed imposto ai Provider e con Decreto Legislativo del 28.1.2003 è stata recepita la Direttiva Europea sul commercio elettronico (2000/31/CE) al fine appunto di regolare specificatamente l'attività di hosting (oltre che quelle di semplice trasporto "mere conduit" e di "caching" ) e le eventuali forme di responsabilità ad essa connesse ed ove all'art. 17 si afferma chiaramente che "Nella prestazione dei servizi di cui agli art. 14, 15 e 16 il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite". E' questa la logica che sta alla base della tendenza ormai riconosciuta in praticamente tutte le Legislazioni del mondo volta ad escludere un tale tipo di responsabilità in capo agli Internet Service Provider, in quanto pensare che i prestatori intermediari che esercitano una attività di hosting quale quella effettuata dall'Associazione Investici possano esercitare un effettivo potere di controllo su tutte le informazioni immesse in rete non è concretamente ipotizzabile e tutte le pronunce in tal senso non fanno altro che confermarlo (Trib. Cuneo 23.6.1997, Trib. Roma, 22.3.1999). Gli stessi principi sono stati applicati nel DL 70/2003, che all'art. 16 recita: 1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: +non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; Escludendo che vi sia una illiceità manifesta - lasciando da parte le ovvie ma marginali ipotesi di providers autori stessi di un reato o che agiscono come moderatori di un newsgroup o di una mailinglist (Trib. Roma 4.7.1998) - non rimane che eventualmente propendere per una sorta di imputazione a carattere colposo (culpa in vigilando) prevista soltanto ". in quei casi di violazione di quelle norme comuni di prudenza, diligenza e perizia individuate secondo il parametro dell'agente modello qualora da dette violazioni sia scaturito il danno a terzi" (Trib. Firenze 7.6.2001) ma è evidente come anche questa ipotesi non può che essere respinta nel caso di specie. Del resto non è stata violata nessuna regola di comune prudenza in quanto: Non sussiste certamente il requisito della "manifesta illiceità" - visto che nulla di "palesemente" illecito è stato commesso - e conseguentemente non può essere addebitato alla stessa alcun concorso nella commissione del fatto. Conformemente a quanto sino ad ora argomentato, non era e non è "concretamente" possibile il controllo - comunque legislativamente non previsto - di tutte le numerosissime pagine web presenti sul server (doc.24). 3)NEL MERITO 3-A) SULLA VERITA' DELLA NOTIZIA Come rettamente indicato da controparte, la questione principale è la verità della notizia riportata. Con sorprendente disinvoltura Trenitalia afferma in sostanza che la notizia è falsa, che non è vero che essa avrebbe trasportato sui propri treni le armi destinate alla guerra (illegale) portata dagli Stati Uniti all'Irak. Si produce una breve rassegna degli articoli comparsi sulla stampa nazionale tra il 16 ed il 28 febbraio 2003 (doc. 1-19), vale a dire nei giorni in cui la rete ferroviaria italiana, di proprietà di Trenitalia, veniva incessantemente attraversata da convogli che trasportavano le armi. In quasi tutti gli articoli viene usata l'espressione "treni della morte"; se le parole hanno un senso essa è un'espressione appropriata, che descrive perfettamente il contenuto dei carri merci: armi per uccidere, armi di morte. E' evidente per tutti gli operatori del diritto il carattere antigiuridico della guerra che gli Stati Uniti hanno portato all'Irak; senza approvazione delle Nazioni Unite, basata su giustificazioni rivelatesi false, contraria alla lettera e allo spirito della Carta delle Nazioni Unite e alla Costituzione Repubblicana; oltre che avversata da milioni e milioni di cittadini di tutto il mondo, tra cui il Santo Padre. Di questa guerra Trenitalia è stata complice. Trenitalia ha trasportato carri armati, cannoni, missili, armi e mezzi vari. Per cui tutto si può dire, ma non si può negare che parte delle armi che sono state utilizzate in Irak per portare una guerra di aggressione contraria ai principi del diritto internazionale e interno (oltre all'art. 11 della Costituzione i trasporti sono stati effettuati in violazione della Legge 09/07/1990 n. 185) e che hanno ucciso decine o centinaia di migliaia di persone (la gran parte delle quali civili, semplici cittadini) sono state trasportate sui treni e sulle linee ferrate di proprietà della ricorrente. 2-B) SUL DIRITTO DI SATIRA Dalle superiori considerazioni emerge che l'Associazione Investici non è responsabile in quanto provider e che comunque la notizia era vera. Ciò esclude ogni responsabilità di parte resistente; non di meno Trenitalia non ha ritenuto di chiamare in giudizio zenmai23, che dovrebbe essere il solo soggetto ad interloquire, in quanto è pacifico che l'Associazione Investici non ha avuto alcun ruolo nella realizzazione del sito zenmai23 né nella sua gestione. In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, la resistente osserva quanto segue: Zenma1 23 non è un sito di informazione, ma ha scopi e caratteristiche di satira e ricerca artistica (si autodefinisce "collettivo di design disturbato" - per un approccio ludico all'espressione digitale); ciò si può ben vedere da una lettura del sito; si producono le pagine stampate (doc. 20). Come si vede l'impostazione è artistica; si aprono pagine su fumetti, immagini spiritose, cartoline. Contemporaneamente è satirica, soprattutto nella pagina trenitalia, dal cui interno comunque si linka a pagine informative di Indymedia sull'argomento; si rinvengono i contenuti dell'esagerazione, della "deformazione della realtà" (così Trib. Treviso - ud. 8 ottobre 1999), utilizzati per suscitare ilarità, divertimento, stupore. E' un'opera di satira. Il diritto alla satira è un diritto costituzionalmente garantito, come unanimemente ritenuto dalla giurisprudenza: "Il diritto di satira costituisce una delle forme di manifestazione del pensiero, caratterizzata dall'intento di suscitare la ilarità nei percettori, che svolge una funzione di controllo sociale verso il potere con l'arma del sorriso e alla quale non possono applicarsi i criteri per la liceità della cronaca (verità, continenza, rilevanza sociale) fatto salvo il limite dell'eventuale contenuto denigratorio delle affermazioni." (TRIB Milano, 07-04- 1997, Scotti c. Soc. R.C.S. ed. e altro). La Suprema Corte ha anche affermato: "In tema di diffamazione con il mezzo di stampa è configurabile l'esimente del diritto di satira, distinto da quelli di cronaca e di critica, che mira all'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti. La satira è anche espressione artistica in quanto opera una rappresentazione simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. Come tale non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, purchè attraverso la metafora pure paradossale sia comunque riconoscibile, se non un fatto o comportamento storico, l'opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per se' devono essere di interesse sociale. Pertanto, può offrirne la rappresentazione surreale, purchè rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone contenuti che sfuggono all'analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere. Sul piano della continenza, infine, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell'espressione." (Cass. Pen sez. V, 20/10/98 n. 13563). Dottrina e giurisprudenza hanno poi indicato quando la satira oltrepassi i limiti e sbocchi nella denigrazione: ciò avviene con l'alterazione del nome o dell'immagine in modo da realizzare accostamenti sconci, ripugnanti o subdoli; lo sbeffeggiamento di un personaggio messo a confronto con un competitore credibile; l'uso di espressioni volgari e scurrili e, in genere, un'esposizione che non sia funzionale al discorso ironico svolto (cfr. a tale proposito: Pret. Roma 16.2.1989, in Dir. inf., 1989, 520; Cass., 18;1;1991, Scipioni, in Dir. inf., 1989, 413; Trib. Roma, 5;6.1991, in Dir. inf., 1992, 64). Contenuti mai presenti sulla pagina. Anche l'elemento che più di altri Trenitalia ritiene offensivo, la finestra con i vagoni e il teschio è funzionale al discorso ironico svolto. Certo è un'immagine forte, che infatti corrisponde alla tragedia che si è compiuta anche con la cooperazione di Trenitalia. Ma non si può dire che essa sia "sproporzionata", dato che il fatto storico vero che questo lavoro satirico intende criticare è l'uccisione di centinaia di migliaia di esseri umani innocenti, come avviene in ogni guerra e in questa in modi anche peggiori di altre e il ruolo svolto da Trenitalia. SUI DANNI Per ulteriore scrupolo difensivo si contesta che Trenitalia abbia subito alcun danno. Il sito in questione non si può dire molto frequentato; da settembre 2003 a maggio 2004 esso ha avuto una media di accessi di circa 200 al mese; vi sono state due impennate nei mesi di marzo 2004 (855) e aprile 2004 (596), epoche in cui, evidentemente, Trenitalia è acceduta più volte in previsione della presente causa. Ciò risulta da una rilevazione effettuata dai gestori del sito (doc. 21). Del tutto antiscientifico è il discorso di Trenitalia sui motori di ricerca. La presenza di un sito sui motori di ricerca varia di giorno in giorno e di ora in ora a seconda di una infinità di variabili, per cui non ha alcuna rilevanza né alcun senso logico-giuridico la presenza su Altavista a seguito dell'improbabile richiesta "guida del viaggiatore fs". Digitando su "Google", che è il principale motore di ricerca, le parole "trenitalia" o "ferrovie", tra i primi cento risultati non appare il sito di zenmai23. (doc. 22-23). I motori di ricerca non si basano quasi più sui metatags per formare le classifiche di ranking, ma quasi interamente sui link che puntano ad un determinato sito web. Se ad esempio Trenitalia.it è linkata da 100 altri siti web, mentre www.autistici.org/zenmai23/trenitalia da 2 siti, il primo sarà sempre più avanti nelle classifiche della sua categoria (treni, trasporti, etc, etc). Addirittura, chiedendo a google.com di verificare quanti link puntano a .../zenmai23/trenitalia, il motore di ricerca risponde negativamente. Non ci sono link che puntino a tali pagine. Invece www.autistici.org risulta essere linkato da circa 525 pagine web, mentre www.trenitalia.org addirittura da 1010. Basta inserire nella barra di ricerca di www.google.com la stringa: "link:www.trenitalia.it" (doc. 24). I metatags indicati da trenitalia inoltre sono relativi al frameset e non contengono metaword, ovvero non contengono "parole chiave" che vengono cercate dai motori di ricerca. Le linee: ---------------------------------- Trenitalia --------------------------------- sono state semplicemente copiate da quelle del sito di trenitalia. Tanto basti per dimostrare l'infondatezza delle tesi di Trenitalia; si tratta di un sito visitato da circa 200 persone al mese, collocato su di un provider certamente non tra i più frequentati e, tra l'altro, frequentato solo da persone che già hanno una precisa opinione sia sulla guerra sia su Trenitalia; non è possibile ritenere che la pagina in questione possa aver causato perdita di clientela o danni all'immagine. SULLE ULTERIORI DOMANDE Le domande indicate ai nn. 3, 4, 6 sono chiaramente inammissibili; in particolare le n. 3 e 4 sono comunque inammissibili. IN VIA ISTRUTTORIA Argomentando intorno ai contenuti della pagina e del sito zenmai23 questa difesa ha prodotto la stampa delle pagine. Tale modalità di esame di un sito web non è certamente adatto al mezzo internet, che non è una pubblicazione stampata e non è un film, è appunto internet. Per questo si ritiene che il Giudice non possa avere un'adeguata conoscenza del contenuto del sito se non possa avere la possibilità di esaminarlo secondo le sue caratteristiche tecniche e ciò può essere fatto solo andandoci on line oppure con la memorizzazione di un mirror (copia). Ciò è stato fatto, dato le possibili difficoltà di un collegamento in rete dalle stanze del Tribunale, per cui questa difesa produce un compact disk (doc. 25) contenente l'intero sito www.autistici.org/zenami23/ e si chiede che il Giudice voglia procedere ad esperimento giudiziale ai sensi dell'art. 261 c.p.c. con la riproduzione su computer del contenuto del sito suddetto. In alternativa si chiede che il Giudice proceda ad ispezione del contenuto del sito ai sensi dell'art. 258 c.p.c., trattandosi di bene mobile. Si ritiene necessario inoltre procedere a CTU al fine di verificare se l'indicizzazione e la conseguente presenza di un sito su di un motore di ricerca avvenga attraverso i meta-tags o non piuttosto attraverso i link. SUL FUMUS E SUL PERICULUM IN MORA Contrariamente a quanto sostiene Trenitalia non è possibile che un utente di internet (che evidentemente possiede conoscenze e capacità tecniche e di discernimento superiori alla media) possa essere tratto in confusione dal sito di zenmai23 e ritenere di essere veramente sul sito di Trenitalia. Ma ciò deriva essenzialmente dagli intenti che zenmai23 si prefigge, che non sono di fare concorrenza a Trenitalia, non sono di arrecare alcun danno alla ricorrente o di boicottarla in qualunque modo, ma di esprimere una forte critica satirica rispetto al supporto dato da Trenitalia al trasporto delle armi da guerra. Si è visto come siano ben pochi coloro che accedono al sito e come sia impossibile arrivarci se non partendo da www.autistici.org; quindi è destituita di ogni fondamento l'affermazione che esso potrebbe trarre in inganno gli utenti che intendono trovare gli orari dei treni o altre informazioni del genere. Non è il sito in questione che può dare alcun fastidio a Trenitalia, che ha ritenuto di trasportare le armi e non può pretendere di essere indenne da critiche al riguardo; critica dura, anche feroce, basata però sulla verità e sulla forma satirica. Da questo punto di vista non vi è alcuna esigenza di anticipare l'eventuale decisione di merito. Tutto ciò premesso il sott. Proc. prende in causa le seguenti 4 CONCLUSIONI PRELIMINARMENTE: Dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del sig. XXXX XXXX. NEL MERITO: Respingersi tutte le domande avanzate nei confronti dell'Associazione Investici, con vittoria di spese, diritti ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: A)Procedersi ad esperimento giudiziale ai sensi dell'art. 261 c.p.c. con visione in rete o la riproduzione su computer del contenuto del sito www.autistici.org/zenami23/. In alternativa procedersi a ad ispezione del contenuto del sito ai sensi dell'art. 258 c.p.c. B) Disporsi CTU al fine di verificare la presenza del sito sui motori di ricerca; di verificare che l'indicizzazione sui motori di ricerca non avviene attraverso i meta-tags, ma attraverso i link; di verificare gli accessi sul sito dal momento della sua apertura. C) Sentirsi a sommarie informazioni sulle circostanze relative: alla presenza del sito sui motori di ricerca; sul fatto che l'indicizzazione sui motori di ricerca non avviene attraverso i meta-tags, ma attraverso i link; sul numero di accessi sul sito dal momento della sua apertura; su ogni altra informazione ritenuta necessaria il sig. YYYY YYYY di Milano. Si allegano: IL MANIFESTO del 26.2.2003; 1/bis) IL MANIFESTO del 22.2.2003; LA REPUBBLICA del 23.2.2003; IL MANIFESTO del 26.2.2003; IL MANIFESTO del 25.2.2003; IL MANIFESTO del 27.2.2003; L'UNITA' del 24.2.2003; LA REPUBBLICA del 7.3.2003; LIFEGATE del 28.2.2003; L'UNITA' del 24.2.2003; L'UNITA' del 21.2.2003; VENETO CONTROGUERRA L'ESPRESSO ALTRO ADIGE del 27.2.2003; CORRIERE DELLA SERA del 24.2.2003, IL TICINO 8.3.2003; LA RIVISTA del 2003; IL MANIFESTO del 26.2.2003, Comunicato stampa FILTCGIL del 20.2.2003; " " FILTCGIL del 21.2.2003; STAMPA DEL SITO ZENMAI 23; NOTA ESPLICATIVA SU NUMERO ACCESSI; PAGINA - 100 RISULTATI GOOGLE; PAGINA -100 RISULTATI GOOGLE; PAGINA 4 RISULTATI GOOGLE link; ELENCO PRESENZE SUL SERVER Compact disk Milano, 9/7/2004 Avv. Gilberto Pagani